Risponde del reato previsto dall’art. 497-ter primo comma codice penale il soggetto che esibisce un tesserino delle forze di polizia. Se il tesserino è “artigianale” e non corrispondente agli originali, quello che conta, affinché sussista il reato, non è l’averlo riprodotto a regola d’arte, bensì che sia idonea a trarre in inganno il cittadino medio (che solitamente è poco avvezzo a maneggiare tessere di polizia). – Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 27 aprile 2016, n. 34894
Le pene di cui all’articolo 497 bis si applicano anche, rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.