Il caso Rovigo e la nuova legittima difesa: tra presunzione di proporzionalità e controllo di legalità
di Cristiano Curti Giardina – Presidente Associazione Professionale IPTS
Il recente caso di Rovigo, in cui un uomo di sessantotto anni ha esploso un colpo d’arma da fuoco contro un ladro introdottosi nella sua abitazione senza poi essere indagato, segna un punto di svolta nel dibattito sulla legittima difesa domiciliare. La decisione della Procura di non iscrivere l’uomo nel registro degli indagati non rappresenta un gesto di clemenza, ma la conseguenza di un indirizzo interpretativo che valorizza le modifiche introdotte dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019, la cosiddetta “riforma della legittima difesa”.
La norma ha inciso sull’articolo 52 del Codice penale, introducendo una presunzione di proporzionalità tra difesa e offesa quando la reazione avviene nel domicilio o nel luogo di lavoro a fronte di violenza o minaccia. L’obiettivo del legislatore era restituire certezza giuridica e proteggere chi si trova a fronteggiare un pericolo reale, evitando che debba dimostrare ex post la necessità della propria reazione. Tuttavia, tale presunzione è solo relativa e non elimina la valutazione giudiziale: la difesa è lecita solo se la minaccia è attuale, la reazione necessaria e l’offesa ingiusta. La Corte di Cassazione (sent. n. 9268/2021) ha chiarito che la riforma non ha introdotto un’automatica liceità dell’uso delle armi in ambito domestico, ma una presunzione che può essere superata quando emergano elementi contrari.
A oltre cinque anni dall’entrata in vigore della legge, dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere che la riforma, pur ampliando la tutela del cittadino, non ha eliminato ogni area grigia. Tra le criticità più rilevanti emerge la difficoltà di valutare lo “stato di grave turbamento”, previsto dall’articolo 55 del Codice penale, che può escludere la punibilità per eccesso colposo. La Cassazione (sent. n. 49883/2019) ha stabilito che il turbamento deve essere concreto e direttamente collegato al pericolo attuale, non una generica emozione o paura. Più di recente, la sentenza n. 32165/2022 ha ribadito che non ogni stato emotivo può giustificare un uso eccessivo della forza, riaffermando la centralità del principio di proporzionalità come limite invalicabile tra difesa e abuso.
Ulteriore criticità riguarda la discrezionalità del pubblico ministero nel valutare l’iscrizione nel registro degli indagati: la riforma ha inteso evitare l’apertura automatica dei procedimenti, ma nella pratica permangono differenze interpretative tra procure, con casi analoghi talvolta trattati in modo difforme. La Cassazione (sent. n. 1444/2023) ha inoltre ricordato che “la difesa non è sempre legittima, anche in ambito domiciliare”, confermando che la presunzione introdotta dalla legge non annulla il controllo di legalità.
Sul piano costituzionale, la Corte costituzionale (sent. n. 85/2020) ha ribadito che il monopolio della forza appartiene allo Stato e che la difesa privata è giustificata solo quando l’intervento pubblico non è possibile o tempestivo. Il principio di proporzionalità resta quindi il cardine del sistema penale: difendersi è un diritto, ma entro limiti che impediscano derive verso la giustizia privata.
Un aspetto innovativo della riforma è la previsione che, nei casi in cui il procedimento si concluda con archiviazione o proscioglimento per legittima difesa, le spese legali siano sostenute dallo Stato. Si tratta di un passo avanti in termini di equità sostanziale, che evita di gravare su chi ha agito per necessità. Tuttavia, nella pratica l’accesso al gratuito patrocinio non è sempre automatico e resta subordinato al riconoscimento formale della legittima difesa. Lo Stato può inoltre chiedere la restituzione delle somme qualora l’imputato venga successivamente condannato, a tutela del principio di responsabilità patrimoniale.
Il caso di Rovigo, al di là della cronaca, riflette un cambiamento culturale profondo: il passaggio da una cultura del sospetto – che vedeva nel cittadino armato un potenziale colpevole – a una cultura della responsabilità, che riconosce il diritto di difendersi entro i confini della legge. Tuttavia, la vera sfida della legittima difesa contemporanea non è quella di ampliare senza misura il diritto di reagire, ma di definire un equilibrio dinamico tra sicurezza, legalità e rispetto del bene vita.
Difendersi è un diritto, ma non un delitto. Solo la consapevolezza dei limiti giuridici e morali dell’uso della forza può garantire che la legittima difesa resti, come vuole la Costituzione, uno strumento di libertà e non di arbitrio, un diritto che tutela la dignità di chi si difende senza mai smarrire il valore della vita umana come fondamento di ogni libertà.