Associazione internazionale formata da esperti Istruttori del settore della Self Defense e delle Tecniche e tattiche Operative con l’obiettivo primario della formazione specialistica degli Operatori di Polizia, dei militari delle Forze Armate, degli operatori della sicurezza privata e degli Istituti di Vigilanza. Il POLICE TRAINING SYSTEM (P.T.S.) è un sistema di allenamento operativo che racchiude, adatta e sviluppa i programmi internazionali adoperati dalle Accademie preposte all’addestramento di Operatori di sicurezza , garantendo una formazione altamente specializzata.

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Fuga ai posti di controllo: la nuova fattispecie penale tra evoluzione normativa, giurisprudenza di legittimità e tutela degli operatori

Fuga ai posti di controllo: la nuova fattispecie penale tra evoluzione normativa, giurisprudenza di legittimità e tutela degli operatori

Date Released
25 Febbraio, 2026
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Il Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 ha introdotto una rilevante innovazione nell’ambito della sicurezza stradale e della tutela dell’operatore di polizia, modificando l’art. 192 del Codice della Strada con l’inserimento del comma 7-bis.

La nuova disposizione attribuisce rilievo penale alla condotta di chi, sottraendosi all’alt intimato dagli organi di polizia, si dia alla fuga con modalità tali da porre in concreto pericolo l’incolumità pubblica o privata. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni, oltre alla sospensione della patente e alla confisca del veicolo.

Si tratta di un passaggio sistematico importante: il legislatore tipizza una fattispecie autonoma che si colloca tra l’illecito amministrativo e le ipotesi più gravi già previste dal codice penale.

Il quadro giurisprudenziale antecedente

Prima della riforma, la fuga al posto di controllo veniva generalmente ricondotta alla violazione amministrativa dell’art. 192 C.d.S., salvo che la condotta non integrasse ulteriori reati.

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la mera fuga non integra automaticamente il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. Secondo orientamento consolidato, affinché si configuri la resistenza è necessario che la condotta sia connotata da violenza o minaccia concretamente idonea a impedire o ostacolare l’atto dell’ufficio.

In diverse pronunce (tra cui Cass. pen., sez. VI, n. 17061/2017 e successive decisioni conformi), la Suprema Corte ha affermato che la semplice sottrazione al controllo, priva di aggressività o pericolosità concreta, non è sufficiente a integrare la fattispecie penale.

Più recentemente, la giurisprudenza ha ribadito che la qualificazione giuridica dipende dall’offensività concreta della condotta, distinguendo tra fuga “neutra” e fuga caratterizzata da modalità oggettivamente pericolose (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 15389/2024).

Il nuovo comma 7-bis recepisce questa impostazione: non punisce la disobbedienza in sé, ma la condotta che genera un rischio concreto per persone o cose.

La nuova fattispecie: autonomia e criterio del pericolo concreto

La riforma non modifica l’art. 337 c.p., né amplia la nozione di resistenza. Introduce un reato autonomo fondato sul criterio del pericolo concreto.

Il fulcro applicativo sarà la verifica, caso per caso, dell’idoneità della condotta a creare un rischio reale e attuale. Elementi rilevanti potranno essere:

  • velocità elevata in contesto urbano;
  • attraversamento di incroci con segnale rosso;
  • guida contromano;
  • manovre che costringano altri veicoli o pedoni a deviazioni improvvise;
  • esposizione diretta dell’operatore al rischio di investimento.

La Cassazione, in materia di reati di pericolo, ha costantemente richiesto che la valutazione sia ancorata a dati concreti e non a mere ipotesi astratte. Il giudizio dovrà essere formulato ex ante, considerando le circostanze effettive del contesto operativo.

I casi di investimento degli operatori: il rischio reale

La cronaca giudiziaria e l’esperienza operativa evidenziano che uno dei rischi più frequenti nei controlli su strada è l’investimento dell’operatore.

Non si tratta di un’ipotesi teorica. In numerosi procedimenti penali, condotte di fuga si sono tradotte in lesioni personali aggravate o, nei casi più gravi, in tentativi di omicidio, con operatori travolti o trascinati durante il servizio.

La nuova norma consente di qualificare penalmente anche situazioni che, pur non sfociando in un investimento effettivo, abbiano determinato un’esposizione concreta al rischio. Si colma così un’area intermedia che in passato poteva restare confinata nell’ambito amministrativo.

Profili probatori e responsabilità nella redazione degli atti

La concreta applicabilità della norma dipenderà dalla qualità dell’attività documentale.

L’operatore dovrà:

  • descrivere analiticamente le modalità della fuga;
  • indicare le manovre poste in essere dal conducente;
  • specificare condizioni ambientali e traffico;
  • evidenziare eventuali rischi per pedoni o altri utenti della strada;
  • documentare con sistemi di ripresa disponibili;
  • acquisire testimonianze e immagini di videosorveglianza.

La prova del pericolo concreto rappresenta il fulcro della tenuta processuale.

Tutela dell’operatore e protocolli di sicurezza nei posti di controllo

La riforma normativa non può essere disgiunta dal profilo della sicurezza operativa.

L’esperienza formativa IPTS ha da sempre evidenziato come la routine operativa costituisca un fattore di rischio significativo nei posti di controllo veicolari. La tendenza alla standardizzazione dei gesti, l’abbassamento della soglia di attenzione e la percezione di “controllo ordinario” espongono l’operatore a una delle situazioni a maggiore incidenza infortunistica: l’investimento durante l’esecuzione del controllo.

L’adozione rigorosa dei protocolli di sicurezza — posizionamento del veicolo di servizio, gestione della distanza di sicurezza, copertura reciproca tra operatori, utilizzo corretto dei dispositivi luminosi, scelta dell’area di fermo — rappresenta il primo strumento di tutela.

La norma penale rafforza la protezione giuridica dell’operatore, ma la prevenzione primaria resta affidata alla formazione, all’addestramento e alla disciplina operativa. L’errore più frequente non è l’eccesso di cautela, ma l’assuefazione al rischio.

In conclusione la nuova fattispecie di cui all’art. 192, comma 7-bis, C.d.S. rappresenta un’evoluzione coerente del sistema, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Non vi è contrasto con la Cassazione, ma un rafforzamento della tipizzazione legislativa del criterio dell’offensività concreta.

Per gli operatori di polizia, la norma costituisce uno strumento di tutela rafforzata, ma al tempo stesso impone rigore probatorio e professionalità nella gestione dell’intervento.

La sicurezza giuridica e la sicurezza operativa devono procedere parallelamente: la prima attraverso una corretta qualificazione del fatto, la seconda mediante l’adozione costante dei protocolli formativi che riducono l’esposizione al rischio.

La norma punisce la fuga pericolosa. La formazione e la disciplina operativa evitano che quella fuga si trasformi in tragedia.

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