Le bodycam per le Polizie Locali: realtà e prospettive d’impiego
a cura del Dott. Angelo Di Perna – Ufficio studi, ricerca e formazione IPTS
Le bodycam sono apparecchi di dimensioni molto ridotte e adatte ad essere indossate al di sopra della divisa al fine di essere attivate in situazioni di conflitto, di aggressione o altre esigenze, con lo scopo finale di tutelare l’operato di chi le indossa.
Sono strumenti evoluti, che oltre ad avere elevate qualità di ripresa e notevoli capacità di utilizzo, a dispetto delle piccole dimensioni, consentono la trasmissione dei dati alla centrale operativa e l’invio di “alert“ alla loro attivazione.
Tali apparecchi, già sperimentati a partire dal 2014 dal personale della P.S. di diverse città italiane, sono stati oggetto il 31.07.2014 del parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), noto anche come Garante della privacy.
Il Garante, interpellato in ordine alla circolare del Min. dell’Interno n. 555/OP/0001940/2014/1 del 19/6/2014, già all’epoca faceva rientrare tale ipotesi di trattamento dei dati nell’art. 53 del D.lgs 196/2003 – oggi D. lgs 51/2018 – ossia nei trattamenti di Polizia.
Visto che le bodycam raccolgono dati personali, è emersa la necessità di chiedere al Garante per la protezione dei dati personale il Suo parere, affinché il loro impiego non violasse i diritti dei soggetti ripresi. Con i pareri n. 6197012 e 6197365 del 2017, il Garante ha disciplinato i tipi di trattamento effettuati per finalità di pubblica sicurezza e ha stabilito a quali principi in materia di privacy devono attenersi Organi, Uffici e Comandi di Polizia.
Con il primo parere l’Autorità ha chiesto di escludere dai trattamenti finalizzati all’attività di pubblica sicurezza quelli compiuti per finalità amministrative e quelli per i quali non è dimostrata una correlazione diretta con la finalità di polizia.
Con il secondo invece, ha chiesto al Ministero d’indicare nella legislazione dedicata i trattamenti che presentassero rischi specifici per la persona (banche di dati genetici, biometrici, ecc) e di fissare tempi brevi di conservazione dei dati, tenendo conto delle finalità della raccolta.
Con il parere del Garante del 26 luglio 2016 prot. 49612, su richiesta della Polizia Locale di Torino, emerge chiaramente la necessità dell’adozione da parte del Comando operante di uno specifico disciplinare tecnico interno rivolto agli operatori, che doveva andare a specificare i casi in cui le microcamere avrebbero dovuto essere attivate, di specificare i soggetti eventualmente autorizzati a disporre l’attivazione (ad. es. il capopattuglia), ed infine stabilire le operazioni autorizzate in caso emergenza e ogni altra misura, organizzativa e tecnologica, necessaria alla corretta legittima gestione di detti dispositivi.
Il provvedimento del Garante della privacy n. 362 del 22 maggio 2018 (Soc. Treninord) si occupò invece, dell’utilizzo delle body cam per il personale di controllo sui treni in relazione alle norme del Codice della privacy. Questo provvedimento conteneva alcune considerazioni «ponte» rispetto al Regolamento Europeo sulla privacy (n. 2016/679), operativo dal 25 maggio 2018.
Anche da questa determinazione, emerse chiaramente l’obbligo di dotarsi di un regolamento aziendale interno che prevedesse le garanzie per le persone riprese e per i dipendenti, e veniva ribadita l’opportunità di redigere una valutazione d’impatto privacy, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, che andasse ad esaminare i rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
Inoltre andava specificata la “base giuridica“ che legittimasse il trattamento, oltre alle condizioni in presenza delle quali potessero essere attivati i dispositivi (es. prevedibile concreto pericolo di danni a persone o cose). Andavano altresì specificate le procedure che stabilissero CHI dovesse dare l’ordine di accensione, con il divieto assoluto e l’impossibilità materiale per gli operatori di modifica, cancellazione o duplicazione delle immagini raccolte.
Doveva poi anche essere stabilito un congruo termine di conservazione delle registrazioni, tale da essere conforme alla normativa (sette giorni). Le stesse registrazioni dovevano essere mantenute in linguaggio cifrato con tecniche crittografiche e con cancellazione automatica al termine del periodo stabilito.
L’impresa infine, avrebbe dovuto dare una dettagliata informativa privacy ai propri dipendenti e nel contempo disattivare la funzionalità audio, funzione ritenuta non necessaria dal Garante.
Sulla possibilità di utilizzo della funzionalità “audio“ bisogna evidenziare che le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, paragrafo 9.2 n. 129, considerano tale funzione non necessaria e che quindi dovrebbe essere disattivata, confermando quindi quanto già previsto nel Provvedimento del Garante del 2018. Per l’eventuale uso bisognerebbe dimostrarne l’effettiva necessità, oltre a dimostrare la giusta proporzionalità in un’apposita DPIA sulla base di un’analisi dei rischi attestante una situazione di rischio effettivo, per giunta suffragato da apposita documentazione (da inviare eventualmente in consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36 del GDPR).
Con il parere prot. 26976/139679 del 17 luglio 2020 rilasciato alla Prefettura di Padova, in cui se ne paventava l’utilizzo in contesti di polizia giudiziaria ed in attività di prevenzione reati e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica da parte della Polizia locale di Padova, l’Autorità Garante, afferma perentoriamente, che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 51/2018, per l’uso di tali strumenti è necessario redigere una ”valutazione d’impatto”, in considerazione del fatto che il trattamento per l’uso delle tecnologie utilizzato, per la sua natura e per il contesto in cui si svolge, appare presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Il Garante inoltre, ribadisce la necessità dell’adozione di un “disciplinare” che specifichi chiaramente le finalità del trattamento, l’indicazione degli eventi che determinino il bisogno di attivazione del dispositivo oltre a tutta una serie di altre prescrizioni per le polizie locali.
Tali prescrizioni riguardano essenzialmente la somministrazione agli operatori di adeguata formazione, anche con riferimento agli aspetti relativi alla protezione dei dati personali e istruzioni dettagliate in ordine alle modalità del sistema, in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs 51/2018.
Il Garante, ancora, con un’ordinanza dell’11 novembre 2021 sull’utilizzo di una bodycam durante la ripresa di un tumultuoso Consiglio Comunale, ribadisce che un Comune prima di decidere di impiegare dei dispositivi di videosorveglianza è tenuto a verificare con una DPIA l’adeguatezza di questi trattamenti, in ragione delle tecnologie impiegate e considerata la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità perseguite.
Inoltre qualora ne ricorrano i presupposti (rischio elevato) sarà necessario un’eventuale consultazione del Garante (artt. 35 e 36 del RGPD; cfr inoltre, WP 248 del 04.10.2017- Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati) e una determinazione che il trattamento possa presentare un rischio elevato ai fini del Regolamento. L’Autorità poi, si è giustamente soffermata sull’importanza dell’informativa che, nel caso di specie è stata ritenuta generica ed incompleta; anche se non specifica attraverso quali modalità debba essere resa o fornita agli interessati, pur evidenziando che non era per nulla sufficiente la comunicazione verbale dell’Agente di Polizia Locale in ordine all’attivazione dello strumento, non riportando, tale comunicazione, le informazioni previste dall’art. 13 volte ad assicurare un trattamento corretto e trasparente.
Con ulteriore parere del 22 marzo del 2022 il Garante cambia indirizzo sull’utilizzo delle bodycam, e statuisce che le stesse debbono essere separate dalla videosorveglianza fissa tradizionale. Inoltre specifica che le bodycam non possono trovare la loro base giuridica nei decreti legge 11/2009 e 14/2017 per finalità di sicurezza urbana ovvero per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.
Secondo L’Autorità l’impiego delle bodycam, a seconda del contesto può essere giustificato da specifiche esigenze di sicurezza del lavoro, connesse alla tutela dell’incolumità degli operatori di Polizia Locale in particolari situazioni di pericolo che ne giustifichino l’attivazione . Oppure lo stesso impiego può essere giustificato da esigenze organizzative derivanti, ad esempio dalla necessità di documentare determinate operazioni di servizio (vedi art. 4 L.300/1970).
Continuando nella disamina, si evidenzia che il parere del Garante n. 238958/2023 conferma il cambio di linea, e fornisce indicazioni specifiche. Innanzitutto sarebbe opportuno redigere specifiche valutazioni di impatto in relazione a ciascun trattamento effettuato. Quindi una valutazione di impatto privacy (DPIA- acronimo di Data protection impact assessment) relativa alla videosorveglianza fissa, una per le fototrappole e una per le bodycam.
In alternativa, specifica la nota richiamata, “ove si decida di effettuare un’unica valutazione di impatto occorre comunque distinguere con chiarezza e puntualità le proprie valutazioni, con riferimento a tutti gli elementi di cui all’art. 35, par. 7 del regolamento, per ciascun trattamento effettuato/strumento impiegato”. Dovrà essere poi posta un’attenzione adeguata al monitoraggio dei lavoratori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dello L. 300/1970, vale a dire che o viene trovato un accordo con le Organizzazioni Sindacali, o deve esistere un’ autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro” ad hoc” con una opportuna valutazione d’impatto privacy.
La base giuridica del trattamento dei dati personali con l’impiego di bodycam, in ogni caso non potrà fare riferimento al DL 11/2009 o al DL14/2017. Infatti tali disposizioni normative “regolano ESCLUSIVAMENTE l’impiego da parte dei Comuni di dispositivi di videosorveglianza sulla pubblica via, su base continuativa, per finalità di sicurezza urbana, ovvero per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria”. In pratica invece l’impiego delle bodycam potrà essere giustificato per tutelare l’operatore o per particolari esigenze operative.
Spetterà però al Comando identificare i casi operativi “individuando conseguentemente la corretta base giuridica del trattamento nei limiti previsti dalla normativa in materia di controllo a distanza” dei lavoratori.
Attenzione infine alla corretta valutazione sulla necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità delle bodycam. Oltre alla concreta individuazione degli eventi in presenza dei quali è possibile attivare i dispositivi sarà necessario adottare un disciplinare dettagliato che permetta agli operatori di regolare al meglio la propria attività quotidiana.
Va evidenziato che importantissime novità sull’utilizzo delle telecamere indossabili sono contenute nella recentissima autorizzazione n. 4/2025 del 07.02.2025 dell’Ispettorato territoriale di Verona alla Polizia Locale del capoluogo scaligero.
In questa autorizzazione, viene previsto che l’impiego delle bodycam è finalizzato alla tutela dell’incolumità degli operatori per documentare aggressioni fisiche e verbali agli agenti, poi a registrare minacce fisiche e verbali rivolte alla sicurezza dei cittadini, poi a documentare danneggiamenti a beni materiali di proprietà dell’Amministrazione comunale o di interesse pubblico, ed infin a supportare le normali procedure operative del Comando di Polizia locale in contesti che possono minare la sicurezza urbana.
Viene preclusa l’attivazione di funzionalità di controllo in tempo reale del sistema di registrazione: non potranno pertanto essere impartiti ordini da remoto o via radio di attivazione/ registrazione dei dispositivi.
Le bodycam potranno essere attivate per specifica opzione dell’operatore, al termine della valutazione della situazione concreta e contingente che comporti, secondo il prudente apprezzamento dell’operante una effettiva necessità di impiego per le finalità predette.
Infine le registrazioni audio e video dovranno essere conservate in forma cifrata nel server certificato o su Cloud certificato ACN e scaricabili, anche a seguito di richiesta espressa da parte dell’operatore che ha effettuato la registrazione o da parte degli uffici competenti del Comando e saranno cancellate automaticamente ed irreversibilmente dopo 7 giorni, fatte salve eventuali esigenze di polizia giudiziaria.
Sono pertanto da sottolineare due aspetti di novità assoluta che contrastano con le indicazioni del Garante privacy, stratificatesi nel corso degli anni.
In primis viene prevista l’autonomia, quasi assoluta, dell’operatore nella valutazione delle situazioni fattuali in cui attivare il dispositivo e non attendere l’ordine di registrazione che doveva essere dato da un capopattuglia o da un superiore gerarchico, anche da remoto. Autonomia si, ma anche responsabilizzazione dell’operatore che dovrà valutare caso per caso e avrà necessità sicuramente di essere sottoposto ad un’adeguata formazione specifica. Naturalmente si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel disciplinare operativo del proprio Comando, che alle luce di quanto riferito necessiterà di essere redatto ancora con maggiore attenzione e approfondimento dagli organi competenti.
Un’altra circostanza di rilievo assoluto è rappresentata dalla facoltà concessa di attivazione della funzionalità audio, che il Garante aveva sempre vietato, in quanto a suo dire, non necessaria e troppo invasiva verso gli interessati.
Concludendo bisogna rimarcare la comunanza di vedute tra gli ultimi pareri del Garante e quanto indicato dall’Ispettorato sulle norme da richiamare come ”basi giuridiche” per l’utilizzo di questi innovativi strumenti. Esse sono da ricercarsi nella tutela dell’operatore e nella documentazione di situazioni critiche per persone e cose, tenendo sempre presente che , come condizioni imprescindibili in materia di protezione dei dati, dovranno esserci: l’adozione di un dettagliato disciplinare e una robusta valutazione d’impatto privacy, eventualmente anche da mandare in “prior checking” all’Autorità centrale.
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Si ringrazia AXON per la concessione delle immagini